IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti dell'emarginato procedimento; O S S E R V A Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera ha, con missiva datata 4 gennaio 1993, pervenuta in questo Ufficio il 18 successivo, chiesto emettersi decreto penale di condanna, alla pena ritenuta di giustizia, nei confronti di Rubino Antonio, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 54 e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Senonche', trattandosi di fatto commesso il 20 gennaio 1991, e non essendo stati posti in essere atti interruttivi o sospensivi dalla detta data, o, meglio, da quella del 22 gennaio 1991, giorno in cui la denunzia all'autorita' di P.S. e', nella specie, avvenuta, e la permanenza della condotta antigiuridica cessata (ove si ritenga, a stregua di Cass. 21 luglio 1970, n. 933, che il reato abbia natura permanente), la richiesta, oggi materialmente portata all'esame del decidente, dovrebbe esser disattesa e la contravvenzione, che e' punita con la sola ammenda, dichiarata estinta (art. 129 c.p.p.) per prescrizione, a seguito del'avvenuto decorso, nel breve frattempo, del biennio previsto dall'art. 157.1, sub 6), del c.p.p. Tanto perche' l'art. 160, cpv. del c.p., come modificato dall'art. 239 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, non contempla la richiesta d'emissione del decreto penale tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, ulteriori rispetto alla sentenza di condanna ed al (recte all'emissione - cfr. Cass. 14 luglio 1876, n. 7832 - recte del) decreto di condanna (come sancisce l'immutato primo comma medesimo articolo). In sostanza, dall'esame complessivo del cennato disposto, appare che, quanto allo specifico punto, il legislatore abbia ignorato le innovazioni rivenienti dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, e che una simile esclusione, se aveva una sua logica collocazione nel vecchio sistema, quando il pretore oltre che essere l'unico organo giudiziario abilitato al procedimento monitorio, sussumeva in se' anche la duplice funzione requirente e giudicante, non l'ha piu' nell'attuale. La stessa norma dell'art. 160, del c.p. riconosce pero' il detto effetto interruttivo alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.). Orbene, e' di palmare evidenza che entrambe le richieste concretizzino una modalita' d'esercizio dell'azione penale (artt. 405 e 554 del c.p.p.). Percio', stante l'evidenziata omologia, non sembra che sussista una ragione plausibile per giustificare l'illogica differenziazione d'effetti sopra tratteggiata. Ne deriva il sospetto, non manifestamente infondato, che tale diversita' di disciplina contrasti con l'art. 3 della Costituzione, ove consente che soggetti, i quali si trovano nella stessa posizione di indagati, riescano, senza apparente giustificazione, a sottrarsi o meno alla pretesa punitiva statuale, a seconda che operi o no, nei loro confronti, l'istituto della prescrizione, correlatamente al fatto che il p.m. abbia, con richiesta di emissione di decreto penale, anziche' con l'altra di rinvio a giudizio, comunque chiaramente espresso la volonta' di non rinunciare all'esercizio del potere punitivo nei loro confronti. Ne' varrebbe, in contrario, argomentare che, nel giudizio pretorile, ossia quello riguardante il caso all'esame, onde evitare il paventato decorso della prescrizione nel pur ristretto ambito esistente fra la richiesta di decreto penale e l'emissione del provvedimento del g.i.p., al p.m. e' comunque lasciato il commodus discessus di provvedere direttamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio (atto contemplato dall'art. 160, cpv., del c.p.). Invero, senza che occorra in questa sede approfondire il problema, anche in questo caso l'esigenza di prontezza, e la stessa autonomia riconosciuta al p.m. nell'emissione del decreto di citazione a giudizio, trovano un diverso limite nell'espletamento delle formalita' di cui all'art. 160.1 delle disp. att. del c.p.p. Ma non e' tutto. Un'ulteriore, duplice sospetto d'illegittimita' costituzionale, in relazione al diverso profilo della violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), attinge la norma all'esame nel momento in cui disconosce efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di decreto penale. Da una parte, invero, la stessa - attesa l'esposta diversificazione delle funzioni che riguarda ormai anche il giudizio pretorile - manifesta quanto sia improvvida, nei riguardi del cennato principio, ove trascura di considerare la possibilita' che il p.m. richieda decreto penale di condanna per il reato prossimo a prescriversi ed il giudice la rigetti e restituisca gli atti (artt. 459.3 del c.p.p.) quando ormai si e' verificata la cuasa d'estinzione del reato. Dall'altra, non e' revocabile in dubbio che tale norma privi il p.m. di parte del tempo che gli e' formalmente riconosciuto per espletare le indagini preliminari e decidere se esercitare o no l'azione penale nelle forme del procedimento speciale per decreto (v. art. 554.3 del c.p.p.) nell'ipotesi in cui detto ambito temporale coincida con quello in cui matura la prescrizione di un dato reato, o sia da questo, addirittura, reso piu' breve: basti pensare al caso in cui la notitia criminis pervenga al requirente soltanto dopo un certo periodo dalla commissione del reato. In tali casi il p.m., invero, non dovra' badare soltanto a formulare la richiesta di provvedimento monitorio entro quell'ambito: dovra' anche provvedere ad esprimerla con un sufficiente anticipo onde consentirle di giungere al decidente - tramite la propria segreteria e la cancelleria del g.i.p. - in tempo da permettere a questi d'avere un sufficiente spatium deliberandi per valutarla ed emettere, eventualmente, decreto di condanna: il tutto, prima che operi la prescrizione. La questione, che viene sollevata d'ufficio, oltre che non manifestamente infondata, appare anche rilevante. Solo ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe nel giudizio all'esame escludersi l'operativita' della causa estintiva del reato, atteso che, nella fattispecie, la richiesta di emissione di decreto penale non solo e' stata formulata, ma e' anche pervenuta a quest'ufficio in tempo utile per interrompere il relativo termine biennale.